Tra le novità introdotte con la Legge di Stabilità vi è la creazione, per ora in via sperimentale, di un fondo destinato a chi, pur avendo diritto ad un assegno di mantenimento a seguito di separazione o divorzio, non riesca ad ottenerne il pagamento spontaneo dal coniuge che vi sarebbe tenuto.

La norma tenta di porre rimedio ad una situazione frequente nella realtà di tante famiglie in cui le somme stabilite con il provvedimento del Tribunale in occasione della separazione o del divorzio tra i coniugi, non vengono poi materialmente versate da chi vi sarebbe tenuto, lasciando l’altro genitore e i figli in stato di grave necessità economica.

Lo strumento va affiancare altri rimedi già previsti, ma non sempre utilizzabili. Ad esempio è possibile per il Giudice ordinare il versamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro dell’altro coniuge impedendo a quest’ultimo di sottrarsi dal pagamento, ma si tratta evidentemente di un meccanismo che può funzionare solo là dove il coniuge chiamato a versare il mantenimento sia un lavoratore dipendente.

Nella situazione in cui il coniuge non percepisca redditi da attività lavorativa o riesca in qualche modo a sottrarli ad una procedura esecutiva, non vi sono invece reali possibilità di assicurare il versamento del mantenimento se il pagamento non avviene in modo spontaneo.

Questa è la situazione che la nuova normativa si propone di superare, istituendo un fondo pubblico che anticipi le somme del mantenimento al posto del genitore inadempiente al fine di garantire un sostegno economico concreto alle famiglie.

Il Fondo è istituito con decorrenza dal gennaio 2016, ma il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è chiamato ad adottare le disposizioni necessarie ad individuare i Tribunali in cui avviare la sperimentazione e le modalità attuative del nuovo strumento. Ciò dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità e quindi già a fine gennaio.

Vediamo inoltre chi potrà usufruire del fondo, perché non è sufficiente il solo mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per aver diritto all’intervento pubblico sostitutivo.

La norma stabilisce infatti che potrà fruire delle erogazioni del fondo solo il coniuge che si venga a trovare in uno “stato di bisogno” per effetto del quale non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.

La nuova norma trascura quindi le ipotesi in cui destinatari del mantenimento siano i figli maggiorenni, conviventi, e non economicamente autosufficienti sebbene agli stessi spetti senz’altro di vedere entrambi i genitori concorrere nel loro mantenimento. Non si applica inoltre a tutti i casi in cui, pur mancando il pagamento dell’assegno, non si verifichi uno stato di bisogno, ad esempio per la presenza di redditi propri del genitore beneficiario del mantenimento.

La domanda, esente dal pagamento del contributo unificato, dovrà essere proposta al Presidente del Tribunale il quale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Fondo assumendo, se occorra, informazioni. Ove il richiedente abbia diritto all’ammissione al beneficio, il Tribunale provvederà a trasmettere l’istanza al Ministero della giustizia che materialmente gestirà la fase dell’erogazione della somme e che si occuperà anche di cercare di recuperare dal coniuge inadempiente le somme erogate.

Quanto alla misura del beneficio, la somma erogata non potrà essere in nessun caso superiore alla misura dell’assegno a cui il coniuge ha diritto.

Quando il Presidente del Tribunale o il Giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

La novità introdotta è certamente positiva considerato l’impoverimento che sovente si determina nelle famiglia a seguito del divorzio e della separazione dei genitori, ma partirà con una dotazione purtroppo modesta.

Restano comunque operanti gli altri rimedi di tipo sia civile che penali, volti a reprimere la volontaria sottrazione dall’obbligo di concorrere al mantenimento della famiglia.

NOTA

La “Legge di Stabilità” è la n. 208 del 28/12/2015, pubblicata in GU serie generale 302 del 30/12/2015 suppl. ord. n. 70. Entra in vigore il 01/01/2016.

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