La pronuncia della separazione personale o del divorzio tra i coniugi è stata, fino al 2014, appannaggio esclusivo del Tribunale civile. Analogamente la via giudiziale era la sola percorribile anche nel caso in cui le parti volessero modificare le condizioni della separazione o del divorzio in precedenza ottenuto.

Nel 2014, invece, con il DL 132/2014 convertito con modificazioni con legge n. 162 del 10/11/2014, sono state introdotte procedure alternative e più snelle che consentono di poter giungere ad un accordo che abbia lo stesso valore del provvedimento giudiziario.

I coniugi, in base alle loro esigenze e, in parte, in base alla specifica situazioni in cui si trovano, possono oggi evitare il ricorso alla via giudiziale optando per la procedura della negoziazione assistita da due avvocati, o rivolgendosi al Sindaco del Comune ove è stato celebrato il matrimonio.

Chiaramente, là dove vi sia l’impossibilità di giungere ad una soluzione concordata a causa della elevata conflittualità tra le parti (o della distanza tra le reciproche posizione), non vi è, ancora oggi, altra strada che quella che ricorrere al Tribunale presentando una richiesta di separazione giudiziale. La stessa cosa vale nel caso in cui si ritenga sussistano gli estremi per l’addebito della separazione, ovvero quando uno dei due coniugi sia venuto meno ai doveri nascenti dal matrimonio e vi sia l’interesse dell’altro a vedere accertata tale violazione la sentenza.

Ma là dove le parti siano già d’accordo, o vi sia comunque la possibilità di giungere ad una soluzione condivisa, è certamente opportuno valutare il ricorso a strade alternative a quelle delle aule di giustizia.

Per orientarsi tra le nuove possibilità sono di seguito illustrate, sinteticamente, le caratteristiche di ciascun procedimento consensuale.

Separazione /divorzio / modifica delle condizioni mediante il procedimento di negoziazione assistita.

La negoziazione assistita può essere utilizzata allorquando i coniugi intendano raggiungere una soluzione concordata per regolare la fine della loro unione.

Occorre che ciascun coniuge sia assistito da un proprio (e diverso) avvocato: i difensori svolgeranno anche un ruolo di mediatori aiutando le parti a trovare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze al fine di favore il raggiungimento di un accordo che sia il più confacente possibile alle esigenze delle parti e a quelle dei figli.

Non occorre quindi aver già raggiunto un’intesa su tutti gli aspetti: il procedimento prevede infatti un periodo di confronto e dialogo tra le parti, volto a superare gli eventuali ostacoli che si frappongono ad una soluzione condivisa.

Una volta raggiunto l’accordo questo sarà trasfuso in una documento che sarà cura dei legali depositare presso la Procura della Repubblica: quest’ultima, in presenza dei figli, verificherà che la soluzione adottata non sia di pregiudizio alla prole mentre, in mancanza di figli (o quando i figli siano già grandi e autonomi economicamente), si limiterà ad una verifica formale della regolarità del procedimento.

Superato tale vaglio, l’accordo avrà lo stesso valore del provvedimento giudiziario e sarà trascritto all’anagrafe del Comune di celebrazione del matrimonio.

Solo nel caso in cui la soluzione prospettata dai coniugi sia ritenuta non corrispondente all’interesse dei figli, le parti potranno essere convocate dal Tribunale per chiarimenti ed eventuali modifiche agli accordi assunti.

I punti di forza della negoziazione sono dati dalla celerità del procedimento, che non richiede di norma la comparizione dinnanzi al Giudice, e dalla possibilità per i coniugi di appianare con l’ausilio dei difensori le loro divergenze. Occorre però che le parti siano disponibili a trovare una soluzione concordata e, quindi, a mediare tra le rispettive posizioni.

Separazione /divorzio / modifica delle condizioni in Comune

Il DL 132/2014 ha introdotto la possibilità di rivolgersi direttamente al Comune di celebrazione del matrimonio per ottenere la separazione o il divorzio, che potranno essere dichiarati su richiesta degli interessati, anche senza l’assistenza di un legale (le parti, però, se vogliono, possono comunque farsi assistere da un avvocato di loro fiducia). La stessa opportunità è prevista per chi abbia la necessità di modificare le condizioni in precedenza pattuite.

La procedura anche in questo caso è molto snella, ma la possibilità di utilizzare la via amministrativa è molto limitata.

Infatti non possono ricorrere al Sindaco le coppie che abbiano figli minorenni, o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o comunque incapaci. Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura consiste nel recarsi personalmente a rendere la dichiarazione di volersi separare (o divorziare). L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente, ma i coniugi sono invitati a comparire di nuovo dinnanzi al Sindaco decorsi almeno 30 giorni per la conferma. Ove non si presentino, l’accordo si considera non confermato e quindi decade.

Viceversa, una volta ribadito l’assenso, l’atto verrà trascritto nel registro di stato civile e produrrà gli stessi effetti del corrispondente provvedimento giudiziale.

Il punto di forza del procedimento sta nella possibilità di ridurre i costi, non essendo richiesta la presenza di un legale. Il punto debole è dato dalla necessaria assenza di figli (se non maggiorenni e autosufficienti) e dalla impossibilità di poter dar corso a trasferimenti patrimoniali.

Separazione /divorzio / modifica delle condizioni mediante un ricorso congiunto al Tribunale

La possibilità per i coniugi che abbiano raggiunto un accordo di ricorrere alla tradizionale strada dell’omologazione da parte del Tribunale non è stata soppressa e quindi ancora oggi è possibile optare per tale soluzione.

L’accordo, comunque predisposto dai legali, verrà depositato al Tribunale civile il quale convocherà i coniugi per tentare la conciliazione e per ottenere la conferma delle condizioni pattuite. Il Tribunale, inoltre, in presenza di figli non economicamente autosufficienti, avrà anche cura di verificare che l’accordo assunto dai genitori sia conforme agli interessi della prole.

Per la separazione consensuale le parti possono farsi assistere anche da un solo avvocato scelto di comune accordo, contenendo così i costi dell’assistenza professionale. L’aspetto negativo della procedura è dato sopratutto dalla tempistica in quanto occorre attendere che il Tribunale fissi l’udienza di comparizione a cui i coniugi debbono presenziare personalmente, il che può implicare anche un lungo tempo di attesa.